È cominciato l’esame in Parlamento dell’Atto di Governo 0382, la bozza di decreto legislativo che stabilisce la costituzione di un Organismo di Parità, e la contestuale abolizione della Consigliera di Parità (almeno nelle sue articolazioni regionali e provinciali) e dell’UNAR.
Si tratta dell’attuazione di due Direttive UE, la n.1499 e la n. 1500 del 2024, che abbiamo già segnalato come importanti da seguire nella loro applicazione.
Ed è arrivata, sotto forma di schema di Decreto Legislativo, che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di questo Organismo per il 1° gennaio 2027, cioè 9 mesi ad oggi. Siamo abituati ai ritardi del Parlamento e del Governo e quindi aspettiamoci che il termine del 1° gennaio 2027 non sia rispettato, comunque …
Queste considerazioni saranno un po' lunghe e non tanto tecniche, ammetto, ma le questioni sono complesse e tutti e tutte devono avere contezza della posta in gioco, ne va del futuro delle politiche sui diritti nel nostro Paese.
Appena inteso della cosiddetta novità ci siamo preoccupati perché nel quadro generale italiano sui diritti la notizia della chiusura delle Consigliere di Parità e dell’UNAR era grave. Ora che si conosce meglio lo schema di decreto le cose sono un po' diverse, ma i dubbi e le preoccupazioni restano.
Non dobbiamo vivere di pregiudizi ma ricordiamo che:
a) sia la Lega che FdI hanno chiesto più volte e con forza la chiusura dell’UNAR o per lo meno la riduzione dei suoi poteri e delle sue competenze. In genere, a proposito di nomine, le consigliere di parità sono espressione (vicine, diciamo così) alle maggioranze che le eleggono e, per esempio, alcune non ritengono di avere tra le proprie competenze quelle relative alle persone trans in ambito di lavoro. In merito all’UNAR ricorderete che Meloni fu protagonista di una vicenda che portò alla riduzione dei poteri dell’UNAR stesso. Da anni ormai non parte più una lettera di segnalazione delle possibili violazioni dei diritti. Ci sono ancora molti passaggi da compiere: come influiranno le “differenti sensibilità”? Le critiche, anche negative, che ciclicamente vengono a galla sul ruolo delle consigliere di parità sono state prese in considerazione in “pars construens” nell’ipotizzare questo Organismo?
b) spesso nelle Direttive citate si usa il condizionale (“… dovrebbe…”) e come sapete il linguaggio legislativo non è neutro, ma ha un significato e una sua applicazione molto precisa, ed anche pericolosa visto come è stato utilizzato nel passato. Cosa farà il Governo nazionale? Quanto si discosterà dal testo?
c) come sapete nel caso di un decreto legislativo è fondamentale la legge delega che individua nello specifico costituzione, compiti e poteri dell’Organismo in oggetto. Questo non si è verificato perché la relativa Legge delega (Legge n. 191/2025) è asettica. È quindi adesso che si deve essere attenti e magari intervenire: poi sarà più difficile.
Detto questo qualche considerazione sulla bozza di decreto legislativo: innanzitutto le buone notizie: finalmente, con la motivazione di accogliere le due direttive UE, si costituisce un organismo unico che si occupa di diritti in Italia, se non con tutte le competenze, almeno con alcune. Si tagliano gli eventuali doppioni e si dice, nero su bianco, che l’Organismo dovrà essere “autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria”. È questo punto che ci ha impensierito e preoccupato: all’inizio abbiamo letto solo il documento del Senato riassuntivo del provvedimento ed in esso le due parole “autorità indipendente” non sono utilizzate.
Questo passaggio è fondamentale, considerate le critiche, molto forti e argomentate anche dalla UE, sulla terzietà di una tale Istituzione. Questione che è sempre stata al centro della attenzione di tutti e di tutte e queste Istituzioni spesso sono intervenute dando l’impressione di essere come un’auto col freno tirato. Attenzione però: la Legge istitutiva dell’UNAR usava le parole “in modo autonomo e imparziale” (dall’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) e quanto lo sia stato in questi anni è sotto gli occhi di tutti, anche al di là di quanto chi ci ha lavorato volesse. Se però quelle parole usate dallo schema di decreto, ovvero “autorità indipendente” sono valide e saranno concretizzate stiamo parlando di un Istituto di rango uguale a quello dei Garanti nazionali, che sarebbe un buon risultato, sempre che nelle norme attuative non si nascondano altre condizioni contrastanti.
Per il resto:
1. Di quali discriminazioni si deve occupare L’Organismo? Nella bozza di decreto legislativo c’è questo passaggio “… assicurando la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego.” che è quasi il copia incolla del titolo della Direttiva 1499. Quindi non stiamo parlando di tutte le potenziali discriminazioni citate dall’art. 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea. (senza parlare dell’art. 21 della Carta europea dei diritti) ma solo di determinati ambiti. Tradotto: se una persona lgbti è discriminata nell’affitto di una casa a causa del suo orientamento sessuale non può rivolgersi all’Organismo. Perché? In questo modo si creano differenti forme di difesa dalle discriminazioni per i differenti fattori di discriminazione, che è quanto più volte, tantissime voci che lavorano in questo ambito hanno denunciato. In particolare la non estensione ai settori come “sicurezza sociale, accesso ai beni e servizi e relativa fornitura” delle norme antidiscriminatorie rende molto limitata l’azione dell’Organismo e perfettamente inutile per altre situazioni. Questo limiterà moltissimo le possibilità che potrebbero nascere dall’avere un Organismo nazionale.
2. Questo Organismo, pur essendo autonomo e indipendente, sarà collocato soprattutto nell’ambito del settore lavoro e formazione, mentre prima solo la Consigliera di Parità era in questo ambito (corretto) e l’UNAR alla Presidenza del Consiglio. Questa scelta di fatto limita la possibilità di piena attuazione dei principi europei ai soli ambiti lavoro e formazione: importanti ma non esaustivi dell’intervento necessario. È previsto, ovviamente, la necessità che l’Organismo debba collaborare e rapportarsi con altre parti del Governo ed in generale dello Stato ma questa facoltà c’era anche prima e devo dire che gli sforzi di UNAR e della Consigliera di Parità non sono stati coronati da grandissimo successo, anche per motivi oggettivi che la rendono decisamente difficile da attuare.
3. La questione delle funzioni è essenziale: esse sono ampie e, giustamente, molto dettagliate, ma c’è da preoccuparsi quando esse esplodono quelle che anche le direttive ritengono importanti, ovvero quelle relative all’accoglienza e assistenza delle possibili vittime, e quelle di intervento nei confronti della discriminazione segnalata e delle possibilità di rimozione della stessa: questo è il cuore dell’azione prevista e si deve essere molto preciso per le competenze potenziali. La mediazione, per esempio, si esercita secondo le leggi italiane? E che tipo di preparazione avranno le persone che la dovrebbero attuare? Son percorsi lunghi e la materia trattata è complessa e molto vasta: tutte specializzazioni che i funzionari ministeriali hanno di rado e soprattutto grazie all’esperienza decennale che hanno. Ma un unico Organo nazionale come farà?
4. Che succederà con le discriminazioni istituzionali? Quelle cioè commesse da organismi di Pubblica amministrazione? Perché il vincolo all’Organismo di operare insieme all’Avvocatura dello Stato che provocherebbe cortocircuiti e veri e propri conflitti di interesse? L’esperienza ha insegnato che buona parte delle discriminazioni sono spesso figlie di cattive interpretazioni di legge e/o copia incolla fatti in modo automatico da interventi passati, quindi l’azione che risulterebbe necessaria per riparare il danno (potenziale o reale) è abbastanza semplice da effettuare. Ma per i casi in cui non è così?
5. Le Direttive europee in applicazione prevedono che ciascuno Stato può decidere che alcune competenze e/o poteri possano essere esercitati da altre Istituzioni. Per esempio in Italia esiste un intero Dipartimento della Presidenza che si occupa di politiche giovanili, e uno per le persone con disabilità, senza parlare di Dipartimenti e/o Uffici esistenti presso altri Ministeri che hanno competenza su alcune delle materie trattate e tutto il sistema dei Garanti (nazionali e regionali) o dei Corecom. Tutti hanno competenze e strumenti (pochi) per intervenire su eventuali casi di discriminazione: che succederà con questi? Quali strutture il Governo pensa di salvare?
6. Nella Direttiva UE 1499 è detto chiaramente che si deve offrire particolare attenzione alle intersezioni tra discriminazioni, e nella bozza di decreto legislativo non si cita mai la parola, ed è una mancanza seria che può pesare sull’attività dell’Organismo.
7. Non si capisce per quale motivo si eliminano le Consigliere di Parità regionali e provinciali: è vero che vi sono state numerose critiche sul loro operato, dalle consigliere stesse, ma è anche vero che i tre principali problemi esistenti, ovvero il loro finanziamento (ad oggi vergognoso per il compito assegnato), la coerenza tra diverse modalità di trattamento dei casi e la diffusione territoriale delle discriminazioni che renderebbe necessaria almeno una articolazione territoriale dello stesso Organismo, non sono nemmeno toccati, anzi la struttura prevista (di personale e di bilancio) è assolutamente insufficiente per affrontare le questioni poste. Crediamo che sia intuitivo comprendere che si deve avere una prossimità territoriale per operare sulle questioni, ed i mezzi per farla. Come farà un Organismo nazionale ad occuparsi di casi che vanno da Bolzano a Siracusa? I poteri delle articolazioni territoriali pur previste per le Consigliere di parità, saranno le stesse dell’Organismo centrale? Che poteri hanno? Che finanziamenti e competenze avranno? Il criterio della prossimità territoriale dovrebbe anche valere per tutte le altre discriminazioni oggetto della prevenzione e intervento dell’Organismo, cosa che è assolutamente impossibile da praticare con un solo Organo nazionale.
8. Sono state sentite o si intendono sentire le organizzazioni interessate alla materia, almeno quelle iscritte ai Registri esistenti? Cosa hanno detto? E come si è eventualmente tenuto conto del loro parere?
9. Che ne sarà delle altre Istituzioni che in questi anni hanno operato nell’ambito delle politiche antidiscriminazione? L’OSCAD, per esempio, ovvero l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori presso il Ministero dell’Interno o il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Esteri, che segue i Trattati e gli accordi internazionali su questa materia? Ed anche per quelle Regioni che di iniziative ne hanno sostenute, per esempio Piemonte, Emilia Romagna, Veneto?
10. In che modo è stato coinvolto il Ministero del lavoro in quanto, stante al testo di decreto presentato, sarà il Ministero maggiormente coinvolto dall’attività dell’Organismo?
11. Ovvio che il budget deve riflettere le scelte di attività che Parlamento e Governo dovranno fare, ma vi assicuro che quelle indicate dallo schema di decreto sono totalmente insufficienti anche solo per le attività previste: secondo voi 10 milioni di euro a cosa possono servire?
12. Un’ultima cosa positiva: si estende a tutti i componenti dell’Organismo il ruolo di pubblici ufficiali e la facoltà dell’Organismo stesso di presentarsi in giudizio. Bene, ma con quali soldi si pagheranno gli avvocati e le avvocate che concretamente possono intervenire davanti ai giudici?
Sono queste le principali questioni di preoccupazione e di intervento. E speriamo che si moltiplichino le voci critiche e di proposta
Enzo Cucco
vicepresidente Associazione radicale Certi Diritti
17 marzo 2026
Pubblicato su "Strade" del 29 marzo 2026.

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