domenica 29 marzo 2026

L'ORGANISMO REGIONALE DI PARITA' CHE VERRA'


È cominciato l’esame in Parlamento dell’Atto di Governo 0382, la bozza di decreto legislativo che stabilisce la costituzione di un Organismo di Parità, e la contestuale abolizione della Consigliera di Parità (almeno nelle sue articolazioni regionali e provinciali) e dell’UNAR.

Si tratta dell’attuazione di due Direttive UE, la n.1499 e la n. 1500 del 2024, che abbiamo già segnalato come importanti da seguire nella loro applicazione.

Ed è arrivata, sotto forma di schema di Decreto Legislativo, che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di questo Organismo per il 1° gennaio 2027, cioè 9 mesi ad oggi. Siamo abituati ai ritardi del Parlamento e del Governo e quindi aspettiamoci che il termine del 1° gennaio 2027 non sia rispettato, comunque …

Queste considerazioni saranno un po' lunghe e non tanto tecniche, ammetto, ma le questioni sono complesse e tutti e tutte devono avere contezza della posta in gioco, ne va del futuro delle politiche sui diritti nel nostro Paese.

Appena inteso della cosiddetta novità ci siamo preoccupati perché nel quadro generale italiano sui diritti la notizia della chiusura delle Consigliere di Parità e dell’UNAR era grave. Ora che si conosce meglio lo schema di decreto le cose sono un po' diverse, ma i dubbi e le preoccupazioni restano.

Non dobbiamo vivere di pregiudizi ma ricordiamo che:

a) sia la Lega che FdI hanno chiesto più volte e con forza la chiusura dell’UNAR o per lo meno la riduzione dei suoi poteri e delle sue competenze. In genere, a proposito di nomine, le consigliere di parità sono espressione (vicine, diciamo così) alle maggioranze che le eleggono e, per esempio, alcune non ritengono di avere tra le proprie competenze quelle relative alle persone trans in ambito di lavoro. In merito all’UNAR ricorderete che Meloni fu protagonista di una vicenda che portò alla riduzione dei poteri dell’UNAR stesso. Da anni ormai non parte più una lettera di segnalazione delle possibili violazioni dei diritti. Ci sono ancora molti passaggi da compiere: come influiranno le “differenti sensibilità”? Le critiche, anche negative, che ciclicamente vengono a galla sul ruolo delle consigliere di parità sono state prese in considerazione in “pars construens” nell’ipotizzare questo Organismo?

b) spesso nelle Direttive citate si usa il condizionale (“… dovrebbe…”) e come sapete il linguaggio legislativo non è neutro, ma ha un significato e una sua applicazione molto precisa, ed anche pericolosa visto come è stato utilizzato nel passato. Cosa farà il Governo nazionale? Quanto si discosterà dal testo?

c) come sapete nel caso di un decreto legislativo è fondamentale la legge delega che individua nello specifico costituzione, compiti e poteri dell’Organismo in oggetto. Questo non si è verificato perché la relativa Legge delega (Legge n. 191/2025) è asettica. È quindi adesso che si deve essere attenti e magari intervenire: poi sarà più difficile.

Detto questo qualche considerazione sulla bozza di decreto legislativo: innanzitutto le buone notizie: finalmente, con la motivazione di accogliere le due direttive UE, si costituisce un organismo unico che si occupa di diritti in Italia, se non con tutte le competenze, almeno con alcune. Si tagliano gli eventuali doppioni e si dice, nero su bianco, che l’Organismo dovrà essere “autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria”. È questo punto che ci ha impensierito e preoccupato: all’inizio abbiamo letto solo il documento del Senato riassuntivo del provvedimento ed in esso le due parole “autorità indipendente” non sono utilizzate.

Questo passaggio è fondamentale, considerate le critiche, molto forti e argomentate anche dalla UE, sulla terzietà di una tale Istituzione. Questione che è sempre stata al centro della attenzione di tutti e di tutte e queste Istituzioni spesso sono intervenute dando l’impressione di essere come un’auto col freno tirato. Attenzione però: la Legge istitutiva dell’UNAR usava le parole “in modo autonomo e imparziale” (dall’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) e quanto lo sia stato in questi anni è sotto gli occhi di tutti, anche al di là di quanto chi ci ha lavorato volesse. Se però quelle parole usate dallo schema di decreto, ovvero “autorità indipendente” sono valide e saranno concretizzate stiamo parlando di un Istituto di rango uguale a quello dei Garanti nazionali, che sarebbe un buon risultato, sempre che nelle norme attuative non si nascondano altre condizioni contrastanti.

Per il resto:

1. Di quali discriminazioni si deve occupare L’Organismo? Nella bozza di decreto legislativo c’è questo passaggio “… assicurando la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego.” che è quasi il copia incolla del titolo della Direttiva 1499. Quindi non stiamo parlando di tutte le potenziali discriminazioni citate dall’art. 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea. (senza parlare dell’art. 21 della Carta europea dei diritti) ma solo di determinati ambiti. Tradotto: se una persona lgbti è discriminata nell’affitto di una casa a causa del suo orientamento sessuale non può rivolgersi all’Organismo. Perché? In questo modo si creano differenti forme di difesa dalle discriminazioni per i differenti fattori di discriminazione, che è quanto più volte, tantissime voci che lavorano in questo ambito hanno denunciato. In particolare la non estensione ai settori come “sicurezza sociale, accesso ai beni e servizi e relativa fornitura” delle norme antidiscriminatorie rende molto limitata l’azione dell’Organismo e perfettamente inutile per altre situazioni. Questo limiterà moltissimo le possibilità che potrebbero nascere dall’avere un Organismo nazionale.

2. Questo Organismo, pur essendo autonomo e indipendente, sarà collocato soprattutto nell’ambito del settore lavoro e formazione, mentre prima solo la Consigliera di Parità era in questo ambito (corretto) e l’UNAR alla Presidenza del Consiglio. Questa scelta di fatto limita la possibilità di piena attuazione dei principi europei ai soli ambiti lavoro e formazione: importanti ma non esaustivi dell’intervento necessario. È previsto, ovviamente, la necessità che l’Organismo debba collaborare e rapportarsi con altre parti del Governo ed in generale dello Stato ma questa facoltà c’era anche prima e devo dire che gli sforzi di UNAR e della Consigliera di Parità non sono stati coronati da grandissimo successo, anche per motivi oggettivi che la rendono decisamente difficile da attuare.

3. La questione delle funzioni è essenziale: esse sono ampie e, giustamente, molto dettagliate, ma c’è da preoccuparsi quando esse esplodono quelle che anche le direttive ritengono importanti, ovvero quelle relative all’accoglienza e assistenza delle possibili vittime, e quelle di intervento nei confronti della discriminazione segnalata e delle possibilità di rimozione della stessa: questo è il cuore dell’azione prevista e si deve essere molto preciso per le competenze potenziali. La mediazione, per esempio, si esercita secondo le leggi italiane? E che tipo di preparazione avranno le persone che la dovrebbero attuare? Son percorsi lunghi e la materia trattata è complessa e molto vasta: tutte specializzazioni che i funzionari ministeriali hanno di rado e soprattutto grazie all’esperienza decennale che hanno. Ma un unico Organo nazionale come farà?

4. Che succederà con le discriminazioni istituzionali? Quelle cioè commesse da organismi di Pubblica amministrazione? Perché il vincolo all’Organismo di operare insieme all’Avvocatura dello Stato che provocherebbe cortocircuiti e veri e propri conflitti di interesse? L’esperienza ha insegnato che buona parte delle discriminazioni sono spesso figlie di cattive interpretazioni di legge e/o copia incolla fatti in modo automatico da interventi passati, quindi l’azione che risulterebbe necessaria per riparare il danno (potenziale o reale) è abbastanza semplice da effettuare. Ma per i casi in cui non è così?

5. Le Direttive europee in applicazione prevedono che ciascuno Stato può decidere che alcune competenze e/o poteri possano essere esercitati da altre Istituzioni. Per esempio in Italia esiste un intero Dipartimento della Presidenza che si occupa di politiche giovanili, e uno per le persone con disabilità, senza parlare di Dipartimenti e/o Uffici esistenti presso altri Ministeri che hanno competenza su alcune delle materie trattate e tutto il sistema dei Garanti (nazionali e regionali) o dei Corecom. Tutti hanno competenze e strumenti (pochi) per intervenire su eventuali casi di discriminazione: che succederà con questi? Quali strutture il Governo pensa di salvare?

6. Nella Direttiva UE 1499 è detto chiaramente che si deve offrire particolare attenzione alle intersezioni tra discriminazioni, e nella bozza di decreto legislativo non si cita mai la parola, ed è una mancanza seria che può pesare sull’attività dell’Organismo.

7. Non si capisce per quale motivo si eliminano le Consigliere di Parità regionali e provinciali: è vero che vi sono state numerose critiche sul loro operato, dalle consigliere stesse, ma è anche vero che i tre principali problemi esistenti, ovvero il loro finanziamento (ad oggi vergognoso per il compito assegnato), la coerenza tra diverse modalità di trattamento dei casi e la diffusione territoriale delle discriminazioni che renderebbe necessaria almeno una articolazione territoriale dello stesso Organismo, non sono nemmeno toccati, anzi la struttura prevista (di personale e di bilancio) è assolutamente insufficiente per affrontare le questioni poste. Crediamo che sia intuitivo comprendere che si deve avere una prossimità territoriale per operare sulle questioni, ed i mezzi per farla. Come farà un Organismo nazionale ad occuparsi di casi che vanno da Bolzano a Siracusa? I poteri delle articolazioni territoriali pur previste per le Consigliere di parità, saranno le stesse dell’Organismo centrale? Che poteri hanno? Che finanziamenti e competenze avranno? Il criterio della prossimità territoriale dovrebbe anche valere per tutte le altre discriminazioni oggetto della prevenzione e intervento dell’Organismo, cosa che è assolutamente impossibile da praticare con un solo Organo nazionale.

8. Sono state sentite o si intendono sentire le organizzazioni interessate alla materia, almeno quelle iscritte ai Registri esistenti? Cosa hanno detto? E come si è eventualmente tenuto conto del loro parere?

9. Che ne sarà delle altre Istituzioni che in questi anni hanno operato nell’ambito delle politiche antidiscriminazione? L’OSCAD, per esempio, ovvero l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori presso il Ministero dell’Interno o il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Esteri, che segue i Trattati e gli accordi internazionali su questa materia? Ed anche per quelle Regioni che di iniziative ne hanno sostenute, per esempio Piemonte, Emilia Romagna, Veneto?

10. In che modo è stato coinvolto il Ministero del lavoro in quanto, stante al testo di decreto presentato, sarà il Ministero maggiormente coinvolto dall’attività dell’Organismo?

11. Ovvio che il budget deve riflettere le scelte di attività che Parlamento e Governo dovranno fare, ma vi assicuro che quelle indicate dallo schema di decreto sono totalmente insufficienti anche solo per le attività previste: secondo voi 10 milioni di euro a cosa possono servire?

12. Un’ultima cosa positiva: si estende a tutti i componenti dell’Organismo il ruolo di pubblici ufficiali e la facoltà dell’Organismo stesso di presentarsi in giudizio. Bene, ma con quali soldi si pagheranno gli avvocati e le avvocate che concretamente possono intervenire davanti ai giudici?

Sono queste le principali questioni di preoccupazione e di intervento. E speriamo che si moltiplichino le voci critiche e di proposta

Enzo Cucco

vicepresidente Associazione radicale Certi Diritti

17 marzo 2026

Pubblicato su "Strade" del 29 marzo 2026.

lunedì 20 giugno 2022

APPELLO AI LIBERALI PER NON CREDERE ALLE BUFALE SUL DDL ZAN

Oggi il sito de Linkiesta ha pubblicato il testo di una mia lettera aperta sul testo della proposta di Legge universalmente conosciuta come DDL Zan. La mia è stata una scelta di interlocuzione precisa perché non mi arrendo al fatto che le balle create dal centro destra (e qualcuna dal centro sinistra) facciano così tanti proseliti tra coloro che si definiscono liberali e dovrebbero condividere principi e procedure. Ovviamente tutto ciò è frutto del mio pensiero e non vuole impegnare in alcun modo la mia associazione di appartenenza (Associazione Radicale Certi Diritti) che ha scelto di non sollevare alcuna questione in pubblico sul testo presentato ma solo di segnalare, nei luoghi deputati, alcuni limiti.

Ho anche scelto di chiedere a Linkiesta di pubblicarmi perché oltre ad avere la massima stima e considerazione della loro produzione, sicuramente oggi è l'organo di informazione riconosciuto da chi si sente del tutto liberale. Non mi azzardo a dire anche libertario, ma questa è un altra storia.

Qui la versione pubblicata:
https://www.linkiesta.it/2022/06/ddl-zan-discriminazione-liberali/

E qui il testo originale: come sempre accade la lettera è stata un poco tagliata (ma poco direi, e non nelle sue parti essenziali). E chi vorrà potrà leggere entrambe le versioni.

Grazie mille a Christian Rocca e alla Redazione de Linkiesta. E abbonatevi, conviene! E poi pubblica la mitica Guia Soncini, dai su ....

Care amiche e cari amici liberali,

come sapete il PD pensa di far votare il pdl Zan anche a costo di modificarlo (un po', dicono …). Ma non ci riusciranno, oppure si, ma non si capisce quale sia il limite delle modifiche che verranno accettate visto che le posizioni sembrano lontanissime.
Riprenderà quindi la discussione pubblica su questo testo, e ricomincerà la gara a chi la spara più grossa: già perché le frottole (più o meno fondate) sono all’ordine del giorno dei Parlamenti di tutto il mondo, ma una tale caterva di vere e proprie falsità dette da un coro di cosiddetti esperti raramente l’avevo sentita. Con l’epilogo finale di quell’applauso sfottò che ne sottolineò l’affossamento in Aula.
La parte principale, come accade spesso, è giocata dalle forze di centro destra che hanno ripetuto fino allo sfinimento, e continueranno a farlo, una raffica di bugie pari solo a quelle sputate nella discussione per la Legge sulle Unioni civili. Fuoco di sbarramento che ha come fine ultimo quello di rinviare a data da destinarsi il giorno in cui dell’argomento se ne possa discutere con l’intenzione di risolverlo. Ma due tra queste menzogne sono particolarmente odiose, oltre che false, e guarda caso sono anche quelle che più pescano adepti nell’ambito di coloro che si definiscono, o sono definiti, come liberali.

Mi riferisco innanzitutto alla libertà di espressione, che sarebbe conculcata con questo provvedimento. Da più parti si dimentica che il nodo politico e giuridico è stato risolto durante la discussione sulla cosiddetta Legge Mancino nel lontano 1993 inventando quella cosa difficilissima da applicare, ma necessaria, che è la connessione tra i cosiddetti discorsi di odio e l’istigazione a delinquere. Difficile perché i giudici italiani non sono abituati a queste valutazioni, e la NON applicazione della Legge Mancino ma anche delle misure transitorie contro il fascismo, ne sono la prova lampante fino ad almeno 3 o 4 anni fa. Rileggetevi la conclusione a cui arrivo il Parlamento: vi sembra che la Legge sia riuscita non dico a prevenire ma anche a intercettare il razzismo nostrano, anche quello violento? Non sembra anche a voi che la Legge, soprattutto quella penale, non può, anzi non deve prevenire un reato? E che il razzismo in Italia sia cresciuto e diminuito “a prescindere” da quella Legge?

La seconda balla sesquipedale che si sono bevuti migliaia di persone autenticamente liberali (e non solo ovviamente) è che esista una categoria di persone precisa per il concetto di “identità di genere”, tanto che maldestramente qualcuno propone di cancellare questa definizione per cancellare con un colpo di penna tutti i problemi creati da quelle persone che, appunto, non hanno una identità di genere corrispondente al proprio sesso di nascita. Ora, potrei annoiarvi con tutte le sentenze della Corte di Giustizia, della CEDU, della Corte costituzionale che spiegano che cosa si intende per identità di genere. Ma non lo faccio, bensì vi domando, seriamente, ma come è successo che il concetto di “identità di genere” è diventato sinonimo di persona transessuale? Quando e chi ha fatto questa supposizione? Avere o no “identità di genere” è caratteristica di tutte le persone perché caratteristica costitutiva dell’ identità. Lo dicono le stesse parole: milioni di uomini e di donne, omosessuali o eterosessuali, hanno normalmente una identità di genere senza metterlo in discussione. E’ chi mette in discussione questa identità che bisogna salvaguardare da discriminazioni e violenza, perché i codici dicono che non si può essere vittima a causa del genere di appartenenza, quindi della propria identità. Non mi sembra tanto difficile da capire.

E tutti quegli esempi strampalati che portate per avvertire che questa scelta potrebbe causare danni irreparabili è, appunto, strampalata: cosa è un diritto lo definisce la Legge, e dovrebbe farlo anche con i doveri. Le norme definiscono le categorie di persone che, in base alla propria natura, non possono subire discriminazioni, ma si guardano bene nell’elencare quali siano i diritti e i doveri esercitabili. Perché sanno che questo non soltanto è impossibile ma inutile, il nostro diritto è disseminato di eccezioni. Faccio un esempio banale banale che può servire per il nostro ragionamento: noi abbiamo stabilito che l’età minima per essere eletti alla Camera è di 25 anni, mentre quella per votare è di 18. Perché questa differenza? Non è discriminatoria? La maggior parte di noi risponderebbe automaticamente che “c’è una Legge che lo definisce”: lasciate perdere che la risposta sarebbe più articolata ma di fatto la risposta è giusta. C’è una Legge che lo dice, e per approvare una Legge c’è un processo democratico che passa attraverso la maggioranza del Parlamento. Quindi se la maggioranza del nostro Parlamento crede che l’età per essere eletti debba essere di almeno 25 anni noi tutti dobbiamo adeguarci perché quella decisione rappresenta una regola, sbagliata quanto si vuole ma una regola. Una regola che stabilisce una eccezione ma sempre regola rimane. La si può cambiare? Certo. E questo non è discriminazione! Era discriminazione forse chiedere il cambio della Legge sulla leva obbligatoria, o per l’introduzione del divorzio, o per il riconoscimento di diritti uguali per figli nati dal matrimonio o fuori da esso, in vigenza di norme che dicevano il contrario? Certo che no, e francamente fa un po' specie spiegare queste cose a chi il diritto lo frequenta e lo pratica da prima di me e meglio di me. Il Parlamento e le Corti saranno quindi sollecitate ad intervenire nei casi di eccezione, così come accade per tutti gli altri diritti, e doveri. Palestre, spogliatoi, attività sportive ed ogni altra vostra paturnia compresa.

Infine una odiosissima balla che è molto circolata, e circola ancora, è quella gonfiata ad arte da coloro che credono in questa norma e pensano che senza di essa discriminazione e violenza contro le persone omosessuali o transessuali non siano perseguite. O peggio ancora mettono in relazione i casi che la cronaca registra con la mancata approvazione della Legge, invece che con la frequenza del fenomeno. Non che stia dando dell’ignorante a chi sostiene questa tesi, ma del furfante a chi la cavalca si perché sa che è falsa e tende ad utilizzarla per manipolare la nostra adesione emotiva a un principio (la lotta all’omobilesbotransfobia) senza parlare dei contenuti di questa legge.

Non sono un giurista, e non voglio prolungare più di tanto gli argomenti di questa natura. C’è chi lo ha fatto prima di me e meglio di me. Ma una persona che ha fatto politica liberale per anni ed è tutt’ora un attivista per i diritti delle persone lgbti che continua a non capire come mai tanti e tante liberali cadono in queste trappole. Una delle cose che ho capito è che il confronto con la Legge deve prevedere anche un confronto con la realtà, ed essa è superiore alla Legge, sempre e comunque. Quindi l’argomento che la nostra Legge non prevede questo tipo di reato mi fa un po' ridere: vogliamo parlare degli anni di convivenza del nostro sistema giuridico con quel mostro del “delitto d’onore”?

Consiglio di farsi delle domande basate sulla realtà, e cercare di dare risposte sensate rispetto alla realtà che è molto più vasta del cortile in cui viviamo: esiste una connessione tra discordo di odio e reati o discriminazioni? E se esiste deve essere perseguita questa istigazione per salvaguardare la vittima o anche per salvaguardare l’intera società? E serve una norma penale per salvaguardare questo bene: perché l’assenza di discorsi di odio e quindi delle discriminazioni e della violenza è un bene, no?

Dopo aver risposto a queste domande, guardando la realtà e non i nostri principi (quali che siano) allora arriva una valutazione di efficacia: serve “questa” norma per prevenire o punire simili comportamenti? Prevenire proprio no, e spero di non dover soffermarvi sull’uso preventivo della norma penale. Ma punire? Davvero credete che il nostro diritto sia privo di strumenti per punire tali comportamenti quando incitano alla violenza o alla discriminazione. Se proprio si volesse intervenire sulle norme esistenti poteva essere l’occasione per mettere ordine a quel guazzabuglio di attenuanti e aggravanti, e sulla loro applicazione, che esiste nel nostro ordinamento stabilendo una norma semplice, ovvero una aggravante che deriva direttamente dalla violazione di una norma europea: l’articolo 10 del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea. Poco? Incompleto? La Carta europea dei diritti fondamentali prevede di più? Certo, ma cominciamo da quello, un passo alla volta.

Perché se sottoponiamo questa proposta ad un esame di efficacia capiremmo subito che non lo è affatto: né per la prevenzione né per la punizione di questo comportamento.

Un ultima riflessione: le balle del centro destra unite alla volgarità di comportamenti e frasi, si è spinta talmente oltre che per il solo gusto di vederli rosicare mi piacerebbe che questa norma passasse. Ma “occhio per occhio e dente per dente” è una balla (anche questa) a cui abbocchiamo tantissimo, ancora. E quindi: se passasse la proposta (così come è scritta) mi faccio una risata. Se non passasse non è un grande problema.
L’omobilesbotransfobia si combatte con altro.

Enzo Cucco
Associazione radicale Certi Diritti
Componente del Direttivo

PS: gli strumenti per agire esistono già, sono stati anche finanziati (poco) dal nostro Stato. E potevano essere attivati e finanziati anche prima per le persone transessuali se solo si fosse applicata la Convenzione di Istanbul in modo compiuto, o la Direttiva europea sulle vittime di reato in modo specifico.

PPSS: con questa lettera mi riferisco soprattutto alle persone liberali, rinviando ad esse il gravoso compito di definire questa descrizione. Una sola cosa ci dovrebbe unire: lo Stato deve stare lontano il più possibile dalle persone e dalla loro vita, e quando deve intervenire è per un interesse generale, e mai con intento punitivo. Che è poi quell’illusione creata dal panpenalismo.
Una lettura (o rilettura) del bellissimo libro di Tommaso Greco, “La Legge della Fiducia”, edito da Laterza, può aiutare.



lunedì 14 settembre 2020

ZITTO CHE IL NEMICO TI ASCOLTA ...... AH VAAA ?!? Qualche riflessione sul pdl Zan.


 Una volta mi arrabbiavo, adesso sorrido, magari con un retrogusto di amarezza, quando sento i partigiani e le partigiane di questo o di quello seccarsi per le critiche volte al proprio pupillo “perchè si fa il gioco del nemico....”. Perché tutte le volte che c’è l’approvazione da parte del Parlamento di una nuova legge è la solita solfa, e si immolano alle ferree e ottuse volontà politiche anche le migliori proposte; un pò per questa dissennata procedura parlamentare che rende impossibile, quasi, ogni modifica ai testi presentati, pena tempi biblici per la loro approvazione. Un pò perché a parole si “collabora con l’avversario” ma in realtà c’è una guerra guerreggiata con le stesse componenti della maggioranza ove ogni scusa è buona per portare a casa un risultato e poterlo rivendicare come proprio.
La stessa cosa sta accadendo con il progetto di legge Zan e i tanti e le tante che urlano al tradimento quando magari qualche emendamento sensato (non parlo delle migliaia di quelli stupidi) rischia di modificare il testo. Intendiamoci: gli estensori hanno realizzato decine di consultazioni, informali e formali, sulla proposta, e hanno potuto sentire tutte le voci in capitolo. Di questo dobbiamo riconoscere loro il merito. La stessa cosa successe sul progetto di legge per le Unioni Civili ed in generale per tutti i provvedimenti che toccano, direttamente o indirettamente, i diritti. Ma non è questo il punto centrale, bensì le risposte a questa semplice domanda: la legge che uscirà dal Parlamento sarà efficace?
Son decenni che i nostri deputati e senatori fanno finta di porsela sta domanda, con l’incredibile risultato che la maggior parte delle norme son costruite o senza gli strumenti per verificarle o son state del tutto disapplicate e/o superate dai tempi. Lo dovrebbe fare il Parlamento, direte voi, ma la cultura espressa dalla maggioranza dei suoi rappresentanti (non dico tutti e non dico sempre) è totalmente impermeabile ad ogni prova di efficacia, buona solo ad incolpare questo o quello quando si è in emergenza.
E quindi, complice lo slittamento della discussione e votazione in Aula (alla Camera, perché al Senato.....) possiamo permetterci di porla questa domanda sperando che qualcuno ascolti non solo i motivi di soddisfazione, ma anche le perplessità che la norma così scritta produce. E si ponga il problema della sua applicazione.
Chi scrive questa nota è un attivista da più di 40 anni, ma non vanto titoli accademici e nemmeno una specifica cultura giuridica. Son stato nella pubblica amministrazione da sempre e certi meccanismi li conosco bene. Conoscenza di meccanismi che solo la vulgata populista e facilona bolla come “predominio della burocrazia” e che invece è figlia di ben noti meccanismi, giuridici e amministrativi, che rendono le leggi inapplicate, e spesso inapplicabili. Guardate con attenzione alla storia italiana della cosiddetta Legge Mancino (il senatore che diede un contributo essenziale al testo è stato Enrico Modigliani, repubblicano) e domandatevi perché in tutti questi anni è stata poco o punto applicata (forse un pò di più negli ultimi 5 ....). E smettetela di usare i dati dell’OSCAD e dell’UNAR come una clava e domandatevi come funzionano, con quali strumenti e competenze questi organi dello Stato possono intervenire sui crimini d’odio (dove, quando, come, con chi ...). In più è notorio (perché l’ho scritto e detto molte volte, e con me la mia attuale Associazione di appartenenza, ovvero l’Associazione radicale Certi Diritti) che ho sempre avuto fortissime perplessità e anche contrarietà ad usare la leva penale nel combattere fenomeni sociali gravi, profondi, che si cibano di falsa tradizione e maschilismo della peggior specie come quelli dell’omofobia, transfobia, e via elencando. In altre parole: quando si parla di populismo dominante non si intende forse un modo di concepire le leggi più come dichiarazioni di principio che come strumenti applicabili che aiutano la società e gli individui?
Vorrei sbarazzarmi dell’argomento principe, sbandierato da un ampio numero di personaggi: dalla CEI a Luigi Manconi e Stefano Ceccanti, ovviamente non con gli stessi toni: questa Legge potrebbe violare il principio di libera espressione perché non si potrà più esprimere nessun giudizio o progetto politico che riguardi le persone omosessuali (e via elencando). Ora, lasciate perdere le reazioni che tutti abbiamo avuto di fronte a queste posizione, soprattutto a quelle più “moderate”, e passate a questo esempio. Da qualche anno vige una Legge nel nostro Paese che stabilisce il divieto di GPA (art. 12 Legge 104/2004 “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione dei gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.”). E’ altrettanto notorio che esistono leader politici e associazioni che non solo sono contrari a questa norma ma ne chiedono pubblicamente il cambiamento, anche presentando proposte di legge e, per esempio “pubblicizzano la surrogazione di maternità” in modo palese. Ma loro (cioè anche io) non si sono mai nemmeno sognati di accusare chi è contro la GPA di essere malati e criminali, o di non essere in grado di fare questo o quello ..... Qualcuno ha mai provato a denunciarli (denunciarci ...) questi leader e associazioni che predicano esplicitamente il superamento della norma? NO, e per una serie infinita di motivi tra cui il fatto che quella cosa proprio non la fanno, ma la auspicano soltanto ed agiscono politicamente per il superamento della stessa.
Il discorso è diverso se si trattasse di disobbedienza civile, come fu ai tempi dell’obiezione di coscienza per esempio, o dell’aborto. Ma non entrerei su questo terreno perché la discussione dovrebbe essere diversa.
E per quali motivi dovrebbero essere perseguiti coloro che sono contrari al matrimonio egualitario o alle unioni civili? Non sarebbe la stessa situazione vista al contrario? Non sono diffuse nel nostro Paese decine di associazioni che sono contrarie, per esempio, all’attuale Legge di regolamentazione dell’aborto, fino a chiederne la sua cancellazione o profonda riforma? Cosa c’entra quindi la libertà di pensiero con questa proposta di legge che in modo esplicito afferma che “ sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”. Di quale libertà di pensiero parlano se non quella di insultare e di offendere, che DA SEMPRE è punita dal codice penale con il reato di diffamazione, mentre e altre no? Forse non ci si rende conto della assurdità dell’argomento, e mi rivolgo ai Ceccanti ed ai Manconi che hanno le capacità di comprendere ed anche quelle di resistere alle pressioni, molto forti, della gerarchia cattolica.
E poi: non mi capacito come sia possibile affidare ai giudici la valutazione di quali siano queste “ condotte legittime” e mi viene un brivido al solo pensiero di quanta giurisprudenza “fantasiosa” sarà prodotta su questo aspetto.
Diciamoci la verità: questo progetto di legge ha un grande, valido motivo per essere approvato, ed è rappresentato dai pareri dell’opposizione (tutta) e dai retropensieri di una parte della maggioranza che dicono scempiaggini. Tutti costoro agitano ogni strumentalizzazione possibile e immaginabile del principio di libertà di espressione: sulla strumentalità degli argomenti espressi dall’opposizione non ho parole, e nemmeno sull’atteggiamento di certi giornalisti nostrani che invece di andare a fondo delle notizie semplicemente le ripetono, rendendole così, secondo la nota Legge di Goering, vere perchè ripetute infinite volte. Mentre quelle espresse dalla maggioranza assecondando le infondate preoccupazioni che quà e là sono apparse, invece di rinviarle al mittente come inaccettabili, dicendo chiaramente che questo testo (questo testo, ripeto) non ha nulla a che vedere con questo principio. O il gioco di staccare il deputato Costa dal suo Gruppo parlamentare (altri oltre lui?) vale la candela di un emendamento confuso e confondente? Il cambiamento introdotto appunto con l’articolo 3 è semplicemente una excusatio non petita accusatio manifesta: perché è stato inserito così, con quella formulazione ambigua se collocata nell’articolo del codice penale, come dovrebbe essere? Senza specificare se si estende o meno a tutti i reati previsti dagli articoli 604 bis e ter? Che impatto avrà sugli stessi? E se non ne avrà come si giustifica questa eccezione per l’istigazione a delinquere e per discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere e non per violenza e discriminazione per nazionalità, etnia, razza e religione?
Ripeto: se non ci fossero le follie (in senso giuridico) della CEI, della LEGA, di FdI e di qualche altro esponente della opposizione, il valore della dichiarazione pubblica e formale contenuto nel testo di questa Legge sarebbe molto meno necessario. Loro, con i loro argomenti un tanto al chilo, sono la prova provata che questa Legge è necessaria. Ma basta? Non è vero forse che la norma viene applicata dai giudici solo nel caso si provi che dietro l’espressione di un insulto o di una bugia non vi sia stata volontà di violenza e discriminazione?. E voglio vedere quanti e quali giudici lo riconosceranno il reato o l’aggravante così concepita. Perché, lo ricordo a tutti noi, un conto è dire “affoghino tutti gli immigrati” ed un altro “gli immigrati non li vogliamo a casa nostra”. Sono entrambe affermazioni molto razziste, ma sulla seconda i giudici hanno avuto notevoli dubbi nel passato. Che passo avanti si è fatto quindi rispetto al codice penale esistente oltre al riconoscere un ulteriore reato (da provare) ed una aggravante obbligatoria per Legge? Dove sta l’effetto di prevenzione di questa norma? E magari allungare le pene previste e cambiare la composizione del giudicante?
Non erano fondati quegli emendamenti (presentati se non ricordo male da Ceccanti e da Gariglio ) che cercavano di definire di cosa si parla quando si dice la parola discriminazione? Non esiste in Italia una Legge sulle Discriminazioni, cosa che chiediamo da sempre, ma solo i grandi principi contenuti nella nostra carta e nelle norme europee (lunga vita a loro ....) e in alcune Direttive europee applicate in Italia con Decreti Legislativi che a volte son stati proprio bislacchi, se non contrari alla lettera in essi scritta. E, come si sa, l’unica Direttiva comunitaria contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale è quella del lavoro (la 43 del 2000) mentre per motivi legati alla transessualità si applicano le norme relative al genere, che sono molteplici. Di quali discriminazioni, di grazia, si parla? Lo capite vero che condannate i giudici a ripetute sentenze che di volta in voltano individuano cosa sia discriminazione e cosa no, con tutti gli annessi del caso?
Felice di essere smentito, intendiamoci, ma con numeri e ragionamenti alla mano, non con aspettative e desideri.
In una cosa questo progetto è molto positivo, e sono tutti gli articoli cosiddetti sulle “politiche attive” che stabilisce: l’aumento del Fondo per le Pari Opportunità, la realizzazione di una Strategia nazionale, l’istituzione della Giornata nazionale, le iniziative di accoglienza e di assistenza per le vittime. Tutte cose che servono tantissimo a chi lavora su questi temi. Certo anche su questo ci sarebbero volute norme più incisive, rivolte a quel famoso principio di efficacia che una legge deve perseguire. O forse devo citare la miseranda fine di un articolo della Buona Scuola che già oggi rende legittime iniziative contro la violenza di genere e le discriminazioni? (comma 16, Legge 107/2015). Il finanziamento previsto ( 4 milioni l’anno per l’intero Paese) è davvero poco per chi è esperto sulle politiche pubbliche e l’elenco delle cose che si dovrebbero fare con questo Fondo. E perché ricondurre anche il Fondo così istituito al Dipartimento, e non all’UNAR direttamente? Magari affidandogli specificatamente un ruolo di coordinamento e proposta nei confronti di altri Ministeri e Dipartimenti? Una ulteriore migliore definizione delle nuove competenze date all’UNAR (ricordate? la sua istituzione e le sue attività risalgono ad una Legge comunitaria dove si parlava solo di razzismo, mentre le altre competenze si sono via via aggiunte, o dismesse, sulla base di Direttive ministeriali) e via sofisticheggiando. Ma appunto questi argomenti li possiamo considerare sofisticherie....
Abbiamo già detto sulla totale assenza di regole per la verifica della corretta attuazione della Legge, o le varie previsioni poco chiare: per esempio che rapporto c’è tra Strategia e Programma visto che le risorse, penso, dovranno essere quelle? Oppure: sembra di capire che ISTAT debba produrre uno studio ogni tre anni, complesso e articolato, ma non si indica se ci siano risorse aggiuntive a quei 4 milioni o userà solo risorse proprie (quali? come?), e a chi risponde ISTAT per le sue ricerche tranne che per quel cenno al “sentito l’OSCAD”. E l’UNAR?
Rimangono infine tutti i miei dubbi, ed anche sorpresa direi, sul dibattito a tratti lunare, che si è svolto sulla parola genere: inizialmente la scelta di indicare nella proposta esplicitamente il genere e l’orientamento sessuale aveva una sua logica (inclusiva e non esclusiva come pensano molti). Capisco l’inserimento dell’identità di genere (in troppi fanno finta che le persone trans non esistano, o esistano come vogliono loro) anche se nel genere c’è anche il passaggio dall’uno all’altro o semplicemente non sentirsi entro quelli definiti. Pensateci: se non ci fosse, per quale motivo più di una sentenza della Corte UE ha detto esplicitamente che alle persone transessuali che si sentono discriminate si applicano le norme sul genere? E per quale motivo esiste in Italia l’immotivata e non condivisa interpretazione della Legge sulle Consigliere di parità per cui alcune non la applicano nei confronti delle persone transessuali?. Ma quando si è deciso di inserire anche “sesso” siamo entrati nel paradosso assoluto, confondendo nella legge termini e significati di origine sociologica, medica, politica, giuridica ......... Forse è difficile capirlo ma tutte le definizioni citate prima contribuiscono a salvaguardare l’ identità sessuale della persona, l’unico vero bene che deve essere salvaguardato, che da conto di tutte le possibili varianti esistenti ed è già stato preso in considerazione, come bene da salvaguardare, dalla stessa corte costituzionale. Ve li immaginate i giudici che di volta in volta devono stabilire se c’è violazione della libertà di sesso, o di genere, o di identità di genere o di orientamento sessuale? E quanti avvocati e avvocate tenteranno (legittimamente aggiungo io) di applicare questo reato anche alla violenza contro le donne (quello che impropriamente viene indicato come femminicidio)?
Mi rivolgo infine agli avvocati ed alle avvocate che queste discriminazioni e violenze le seguono da tempo: siate onesti con voi stessi e diteci in quale modo questa Legge vi aiuta nel perseguire questo tipo di reati, visto che gli stessi sono già tutti compresi in una attenta applicazione del codice penale? Perché istituisce un reato nuovo? E non è soggetto, come tutti i reati, alla verifica della sua sussistenza da parte di un giudice la cui sensibilità può essere più che varia? L’aggiunta di un’aggravante obbligatoria? Il cambio della procedura che si applicherebbe ai vari casi?
Francamente: io vedo pochi passi avanti con questa norma penale che non ha validità preventiva, e soprattutto contiene sacrosante dichiarazioni di principio (da non sottovalutare intendiamoci) e le norme di carattere organizzativo a favore delle cosiddette politiche attive, migliorabili, ma certo un primo passo. Ma vi prego spiegate ai più di fare una infinita attenzione a collegare l’approvazione di questo pdl con la fine (o la diminuzione) degli orrendi casi di cronaca che abbiamo sotto gli occhi. Semplicemente perché non è vero, soprattutto nell’immediato.
E’ l’efficacia la prova del 9 di ogni possibile legge, non la sua bontà.
Enzo Cucco
14 settembre 2020
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domenica 12 aprile 2020



Dieci anni fa, in questi giorni, festeggiavamo una decisione della Corte costituzionale che ha dello storico: si tratta della sentenza numero 138, assunta il 14 aprile e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dello stesso mese. Con quella sentenza si otteneva il più grande riconoscimento giuridico dei diritti e dei doveri delle persone omosessuali mai raggiunto in Italia prima della Legge sulle Unioni civili. Si, perchè di questo stiamo parlando: complice il fatto che a parte le norme relative al servizio militare (cancellate grazie alla decisione di de-patologizzare il comportamento omosessuale da parte dell’OMS) e lasciando da parte tutte le vicende relative alla Legge 40/2014 (a parte ma non meno significative) in Italia non esisteva alcuna norma che rendeva legale la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, lasciando quindi la distanza tra diritti formali e diritti sostanziali amplissima e tutta da colmare. Quella sentenza fu il primo prodotto di una campagna che abbiamo definito di Affermazione civile, per la quale ci fu l’incontro di una fortunata intuizione di Francesco Bilotta (che era anche frutto di studi seri ed approfonditi) con una associazione nata da poco, l’Associazione radicale Certi Diritti, e soprattutto le coppie che offrirono, con grande lungimiranza e generosità, la propria visibilità ed anche i propri soldi, per avviare questa nuova strategia.
Non dobbiamo dimenticare che Francesco (che non a caso giusto nel 2007 insieme ad altri ed altre fece nascere Rete Lenford), le coppie e l’Associazione radicale certi diritti (nata nello stesso 2007) ma anche centinaia di migliaia di persone in Italia, erano reduci della grandissima frustrazione generata da un Parlamento, e da un Governo (il Prodi 2, durato dal maggio 2006 al gennaio 2008) incapaci di legiferare su questo argomento. Il gioco del compromesso al ribasso produsse veri e propri aborti legislativi (vi ricordate vero quelle autentiche schifezze che erano prima i Dico e poi i Didorè, ed altre fantasione quanto insultanti proposte ...) che meno male il Parlamento non esaminò mai. La strategia fino ad allora perseguita da alcuni Gruppi lgbt, sostanzialmente basata sulle possibilità offerte da un parlamento a maggioranza di centro sinistra, si rivelò infondata. Intendiamoci, con l’occhio di adesso dobbiamo riconoscere, e dire ad alta voce, che fu un errore parziale, che si basava su una realtà, l’arretratezza di sinistra su questi temi, francamente non così preventivabile da Arcigay. Anche se c’erano stati molti segnali in tal senso. Ma fu errata la strategia (basarsi unicamente sulla volontà della maggioranza di sinistra del Parlamento) non l’obiettivo che è sempre stato lo stesso per tutti e tutte: il riconoscimento del matrimonio civile tra persone dello stesso sesso.
La strategia di Affermazione Civile, inoltre, si basava (anzi si basa) su una storia piena di precedenti ove l’acquisizione di nuovi diritti in Italia si è avuta grazie al pronunciamento delle Corti, sia in anticipo alle decisioni del Parlamento sia registrando un cambiamento sociale profondo e già avvenuto. Io ricordo solo le classiche battaglie per l’obiezione di coscienza, per la legalizzazione di divorzio e aborto, l’abolizione dei manicomi, per il riconoscimento della violenza sulle donne, tutte precedute da sentenze importanti della Corte Costituzionale che, a volte ribaltando sue stesse decisioni, hanno innescato quei meccanismi istituzionali che hanno prodotto le leggi che conosciamo (con i pregi e i difetti delle stesse).
Da questa storia nacque il fidanzamento tra Certi Diritti, Bilotta (poi Rete Lenford) e le coppie fino alla sentenza citata, trasformatosi poi in una separazione (questa è un’altra storia ..... ) e nella moltiplicazione delle associazioni, degli avvocati e delle coppie che questa strategia hanno perseguito: la nostra Associazione era, nel panorama politico omosessuale, l’unica che, vivendo anche della tradizione radicale, aveva nel suo DNA il ricorso alle Corti per il riconoscimento di diritti negati. Fino ad allora avevamo conosciuto queste cause come “disobbedienza civile”, ed in questa definizione c’era anche la visione di un Ordinamento giuridico che non riconosceva ancora diritti (e doveri) che erano già maturi da tempo nella società. Affermazione civile, invece, è stata una campagna che è partita da un assunto diverso, che semplifico così: i diritti delle persone omosessuali e transessuali non sono solo una novità giuridica ma, sulla base della normativa vigente (quella italiana e quella europea) già reali. Si trattava di renderli sostanziali.
Tutto questo seguendo un filo logico mai riconosciuto dalla maggioranza di quello che chiamiamo oggi Movimento lgbti, iniziato dal Congresso del Fuori! del 1978 dove per la prima volta si parlò di Diritti Civili e si inauguro una stagione che parlando di obiettivi concreti si poneva proprio questo obiettivo: il passaggio da un diritto di principio a un diritto sostanziale per le persone omosessuali e transessuali.
Tranquilli, non sto rivendicando alcuna paternità o maternità per quello che è successo dopo, sarebbe sciocco anche solo il pensarlo. Ma è innegabile che c’era qualcuno che a questi diritti ci pensava e provava a fare iniziative. Vedasi il Congresso, sempre del Fuori!, nel 1980 dove si approfondì il tema delle unioni civili e del matrimonio. O al caso di Doriano Galli del 1981, ricordato da pochi.
L’intuizione che sta alla base di questa strategia è proprio questa: applicare questo metodo anche alla questione dei diritti delle persone omosessuali e transessuali, perché di diritti (e di doveri) stiamo parlando. Con un particolare importante rappresentato dalle novità prodotte dal diritto comunitario.
La strategia aveva tutte le condizioni per essere condotta: chi faceva questa scelta in prima persona (le coppie), chi ci ha messo la propria competenza giuridica (innanzitutto Francesco e poi tanti e tante altre avvocate italiane) chi ci ha messo la propria riflessione politica ed un rinnovato attivismo (ho già ricordato l’Associazione radicale Certi Diritti ma anche Famiglie Arcobaleno in questi anni ha sostenuto e promosso numerose cause pilota e famiglie). Vorrei ricordare il grande lavoro fatto da Sergio Rovasio, primo segretario dell’Associazione radicale Certi Diritti, Clara Comelli (che fu Presidente) e Gian Mario Felicetti (referente per qualche tempo di quella Campagna). Ma voglio ricordare tutte le altre coppie, avvocati e avvocate che ci misero la faccia, impegno e soldi che hanno prodotto quanto in 10 anni siamo riusciti a produrre.
Mancava l’ultimo elemento, quello delle decisioni che le Corti avrebbero assunto. Da subito chiunque ha messo in atto questa strategia sapeva che questo era l’elemento principale che avrebbe dovuto accellerare o rallentare il riconoscimento di questi diritti e doveri, al netto delle diverse posizioni di strategia che ci sono state. Lo sapevamo e lo sappiamo, consapevoli del fatto che la stessa sentenza 138 (soprattutto alcune capziose interpretazioni che sono circolate) erano parzialmente utili per raggiungere questo obiettivo. Parlo innanzitutto della linea seguita dalle Corti di non affrontare la questione dal punto di vista dell’uguaglianza, e della palese discriminazione che certi comportamenti producevano, ma da quello del diritto familiare (diritti e doveri inclusi) lasciato alla discrezione dei Parlamenti (come se il diritto al matrimonio non fosse un diritto fondamentale, e quindi inalienabile). E producendo indirettamente una legislazione strabica, e profondamente ingiusta, dove dalle Unioni (oggettivamente una grande quantità di diritti e doveri riconosciuti) si eliminavano diritti e doveri relativi a figli e figlie.
Su questo possiamo farci poco, se non quanto si può lavorare a livello culturale (la sentenza 138 ne è stato un formidabile esempio) perchè cambi l’approccio della magistratura alla questione.
Ma quanto abbiamo prodotto?
Non ho alcun dubbio nel rivendicare (direttamente o indirettamente) a quella campagna il merito delle uniche conquiste che il Movimento ha fatto in questi anni: innanzitutto la Legge sulle Unioni Civili che, al netto di tutte le polemiche che ne hanno segnato la nascita, non sarebbe mai stata possibile in Italia senza quella sentenza ed anche l’altra, quella della Corte Europea dei Diritti Umani nel 2011 che condannò l’Italia al pagamento di una penale alle coppie ricorrenti. Ma vorrei anche ricordare le altre sentenze (prima della Corte di Cassazione e poi della Corte costituzionale) che interpretando la Legge 164 del 1982, sancirono che il ricorso agli interventi chirurgici era non necessario per l’ottenimento del cambio di sesso e di nome sui documenti. Persino i piccolissimi passi avanti sui diritti dei figli e delle figlie che nascono e vivono in una famiglia composta da persone dello stesso sesso, sono figli di sentenze lungimiranti. Anche se dobbiamo registrare quanto infausta fu la Legge sulle Unioni Civili da questo punto di vista: infausta perché non ha normato questa situazione lasciando nel limbo decine di migliaia di ragazzi e ragazze (alcuni oggi diventati uomini e donne). E non sono affatto da sottovalutare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che riconobbe il diritto al permesso di soggiorno del partner extracomunitario, a quella della Cassazione dove si riconobbe il diritto a una vita familiare per le coppie dello stesso sesso. Vorrei anche ricordare il grande sforzo politico, e culturale, fatto dalla proposta “Amore Civile” prodotto da Francesco Bilotta, Bruno De Filippis, sostenuto e fatto proprio dall’Associazione radicale Certi Diritti e presentata in Parlamento da Rita Bernardini nel 2010. Ad oggi quello rimane l’unico tentativo (perfettibile, certo ....) di riforma complessiva del diritto di famiglia italiano, improntato alla difesa dei diritti e dei doveri dei singoli.
Futuro di questa strategia? Poco e delimitato se guardo alla magistratura. Tanto invece se osservo il Parlamento, che è come se si fosse addormentato sugli allori (tutti meritati, è bene chiarirlo) della Legge sulle Unioni Civili, non vedendo io alcuna reale vol0ntà politica per raggiungere quegli obiettivi di uguaglianza che ancora sono da raggiungere. In questo senso, purtroppo, prima della pandemia coronavirus la campagna per una Legge italiana contro omo e transfobia (lasciamo perdere i limiti sia del dibattito che le proposte in campo) aveva il sapore di un ripiego rispetto a questi obiettivi, che si son dati per scontati e irraggiungibili. Non sto affermando che una tale Legge sia inutile, anzi, ma senza entrare nel merito della sostanza della norma possibile e della sua efficacia, questo pericolo esiste.
Ora con la pandemia tutto è cambiato. E tutto cambierà, compresa questa strategia. Forse converrebbe cominciare a rifletterci.

Enzo Cucco Tosco
12 aprile 2020
https://gayindependent.blogspot.com

lunedì 16 dicembre 2019

OMOTRANSFOBIA? NO GRAZIE.



Recentemente la Ministra per le Pari Opportunità ha annunciato che il Governo farà una sua proposta contro l’omotransfobia, e sia il PD che il M5S hanno organizzato ed organizzeranno iniziative sul tema, anche per sostenere le proprie proposte di legge. Tutto bene, e son contento che si moltiplichino queste iniziative segno che, forse, è la volta buona. 

Sarebbe facile però il gioco del “ce l’ho, manca” sui progetti presentati (ve lo ricordate quando si era bambini e ci confrontavamo sulle figurine possedute ….?). Si deve invece essere consapevoli che abbiamo non solo il diritto ma il dovere di chiedere una Legge efficace non solo una Legge manifesto. A prescindere dalle proposte di partenza.

Quindi faccio qualche considerazione senza tener conto delle proposte presentate non per valutare quelle presentate (o di coloro che non l’hanno presentata) ma le avanzo con la consapevolezza che in questa fase non vale la frase “tanto non passa….” perché non siamo noi, e non adesso, che possiamo dire questa cosa. I compromessi, che ci saranno, sono in capo a coloro che approveranno un testo ed alla loro capacità di pensare al futuro non alle medagliette da mettersi sul bavero della giacca. In questo senso l’iter sulla Legge per le Unioni Civili ci può insegnare molte cose, a condizione che si capisca la profonda differenza che esiste tra loro: quella prevedeva un istituto del tutto sconosciuto al nostro ordinamento giuridico, questa no. E se avrete la pazienza di leggere fino in fondo questa nota provo a spiegarmi.

Omotransfobia?

Devo confessare il mio personale imbarazzo verso tutte le parole composte che contengono il termine “fobia”: è una parola di ascendenza sanitaria, anche se utilizzata nel linguaggio comune odierno, soprattutto per definire la persistenza nel tempo e l’insistenza di un certo comportamento. Ma siamo sicuri che l’avversione contro l’omosessualità maschile e femminile e contro la transessualità sia sempre figlia di una fobia? Non è il tentativo distorto per spiegare un fenomeno le cui radici sono perlomeno molteplici e non riducibili ad una sola causa? La misoginia cosa è oggi? La xenofobia cosa è oggi? E soprattutto possiamo trasferire questo concetto nel linguaggio/tecnica giuridica italiane? Non voglio sollevare questioni troppo filosofiche o sociologiche ma questo tema dobbiamo affrontarlo anche per indirizzare i magistrati che dovranno applicare la norma.
Alle parole “omofobia” o “transfobia” da inserire in una legge io preferisco le parole “discriminazione per orientamento sessuale, identità ed espressione di genere”. Credo infatti che sia molto difficile tracciare il confine tra libertà di espressione e fobia per un giudice od un rappresentante delle forze di polizia che debba applicare la nuova norma, senza una adeguata formazione, laddove si faccia riferimento all’omotransfobia. Il termine “discriminazione” invece ha basi giuridiche più salde, essendo fondato sulla normativa europea (TFEU, Carta dei Diritti Fondamentali, Direttive UE e sentenze dell’Alta Corte) ed internazionali, oltre che costituzionali ovviamente. Sottolineo in particolare la necessità di distinguere e mettere in evidenza sia l’ identità che l’espressione di genere, e l’insufficienza di considerare “solo” l’identità di genere. Mi rendo conto che per un giornalista (e per chi legge) sia più facile un solo termine. Ma semplificare e riassumere non è sempre positivo: ci ricordiamo la battaglia infinita (tutt’ora in corso) per chiamare i Pride senza aggiungere la parole Gay? Ed il suo significato?


L’illusione penale

La rimozione dei fenomeni sociali che chiamiamo “omofobia” e “transfobia” non è delegabile alla norma penale. Anzi essa deve essere presa in considerazione soltanto nei casi estremi, in stretta relazione con specifici reati, essendo questione che fonda le sue radici nell’ignoranza, nel pregiudizio, nella cultura, nei comportamenti e nelle tradizioni sociali e religiose che sono modificabili sul medio e lungo periodo solo attraverso più interventi. Sembra essere una contraddizione ma non è così: l’atteggiamento antiomosessuale e antitransessuale può convivere benissimo non solo con quello che normalmente consideriamo cultura ma anche con le diverse tradizioni di provenienza. Insisto: senza la consapevolezza che siamo di fronte ad un fenomeno multifattoriale, strettamente legato all’evoluzione storica delle società e degli stati, penseremmo a soluzioni parziali (se va bene) e quindi inutili per i nostri scopi.
Esiste un esempio super noto, quello della lotta alla violenza di genere: ricorderete che la proposta iniziale di qualche tempo fa conteneva solo un inasprimento delle norme penali, mentre in corso d’opera, anche grazie alle operatrici, all’associazionismo ed agli enti locali che si sono espressi, ha partorito l’idea che alla riforma delle norme penali sia affiancato un Pianovero e proprio, adeguatamente finanziato, completo di azioni di ascolto, accoglienza, assistenza, studio, formazione e aggiornamento. Che significa mettere mano ai servizi. Altro esempio può essere considerato la Strategia lgbti del Consiglio d’Europa, costruita su obiettivi, mezzi, tempi di realizzazione e attività di verifica. Non credo di dire qualcosa di straordinariamente nuovo, ma a leggere le proposte presentate il dubbio mi nasce. Del resto la storia, anche recente, ci dice che la sola norma penale non ha alcun effetto preventivo. E faccio un solo esempio: la Legge Mancino è stata approvata nel 1993. Qualcuno può affermare senza vergognarsi che è stata una buona pratica per combattere la xenofobia e l’antisemitismo? Il problema non è sempre stato quello di una magistratura che ha fatto fatica ad applicare la norma? Vuoi per non averla riconosciuta come applicabile (e ci sono sentenze incredibili al riguardo) vuoi per essersi dimenticati bellamente dell’obbligatorietà dell’azione penale, invocando l’una o l’altra norma sulla base della propria sensibilità. 
Tutte le iniziative pubbliche e generaliste contro questo tipo di discriminazioni (Giornata Nazionale, Campagne nazionali, Campagne mirate a target specifici come scuola, sport, pubblica amministrazione, forze di polizia e magistratura, giornalisti, ecc.) possono essere utili per lottare contro questi comportamenti, solo se adeguatamente finanziate e reiterate negli anni. 
Ci tengo a sottolineare l’importanza dell’apertura delle nostre scuole alla lotta alle discriminazioni (comma 16 art. 1 Legge 107/2015) e l’aumento considerevole delle difficoltà per trattarlo questo tema: la parola “genere” spaventa molto e impedisce alle iniziative che si richiamano a questo concetto di realizzarsi. Che prevenzione lo Stato può effettivamente realizzare se la scuola gli è preclusa? Di cosa stiamo parlando se si continua con il drammatico errore di considerare diverse opinioni e conoscenze scientifiche sullo stesso piano? Lasciando ai singoli genitori la facoltà di considerare le opinioni esistenti sull’omosessualità come tutte fondate e rispettabili. Un pò come sui vaccini ……
Vorrei inoltre rimarcare la necessità che tutte le iniziative (ma tutte tutte) siano valutate e non solo un impegno formale ad effettuarle. Per esempio affidandola a soggetti esterni alla realizzazione delle azioni, con comprovata esperienza e competenza: valutare l’efficacia delle politiche sociali (l’efficacia non l’efficienza) è molto difficile, ma non impossibile.

Aggravante

Come sapete da quando è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 21 del 2018 se si vuole operare sulla materia penale si deve modificare direttamente il codice.
Ricordati i limiti che l’inasprimento di questa norma comporta (soprattutto se sola) non possiamo non notare che inserire una nuova fattispecie di reato sia un passo davvero notevole per il nostro ordinamento, spingendolo sempre più verso un modello più anglofono di riconoscimento dei crimini d’odio in quanto tali. Ma è quello che serve davvero? I reati nel nostro ordinamento, lo ricordiamo, sono tantissimi e solo in casi ben circoscritti se ne specifica il motivo, che viene valutato col gioco delle aggravanti e delle attenuanti, quasi tutte applicate dai giudici facoltativamente. Cosa significa introdurne uno nuovo in presenza di una tale massa di reati fattuali, ovvero che si concentrano sul danno arrecato? Se una aggravante diventa obbligatoria, e peggio ancora se si introduce un nuovo reato, senza aver formato innanzitutto forze di polizia e magistratura a riconoscerli, attraverso una definizione chiara della stessa, non abbiamo per nulla risolto il problema. Anzi lo abbiamo ulteriormente complicato e creato gli stessi dubbi e colpevoli incertezze che hanno accompagnato la non applicazione della Legge Mancino. 
Non ho soluzioni immediate alla questione, almeno non ho soluzioni condivise, ma è bene ricordare che nel nostro sistema non esiste una definizione di crimine o di discorso di odio, se non quelle che derivano dalle leggi europee. O quelle che sono presenti in dottrina. I nostri codici non ne parlano affatto. E non sarebbe il caso di farlo? E soprattutto se la Legge si ridurrà solo a modificare il codice penale sarà inutile.
Ricordo che da tempo l’OSCAD (Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e l’UNAR (Presidenza del Consiglio, Dipartimento Pari Opportunità) stanno cercando con i loro strumenti, di spiegare cosa siano crimini e discorsi d’odio nella nostra società e come possono essere riconosciuti e applicati. Tempi lunghi, mi rendo conto, ma l’illusione di risolvere il problema delle discriminazioni per orientamento sessuale, identità ed espressione di genere è pernicioso. Queste attività devono essere potenziate e maggiormente diffuse, rendendole obbligatorie, questo si, nell’ambito dei corsi di base che questi enti possono organizzare, anche nei confronti della magistratura e non solo delle forze di polizia. Forse anche riorganizzate, ma questo è un altro tema. E se ci fosse questa indicazione specifica nella Legge sarebbe una cosa buona.
E poi: nessuno si è mai chiesto come mai in questi anni il sistema delle aggravanti non ha riconosciuto l’origine discriminatoria di taluni reati e li ha sanzionati (per esempio utilizzando i motivi “abietti” o “futili”, o aver agito con “crudeltà”)? Non è forse un problema culturale della nostra magistratura e delle nostre forze dell’ordine? (le eccezioni ci sono anche qui è sono meritorie, ma sono eccezioni).

La ricerca

L’argomento di chiunque sia contrario a trattare questo tema è che, in fondo, non esiste nessuna discriminazione contro le persone omosessuali e transessuali nel nostro Paese. Ed i casi registrati sono eccezioni. Non è così e dobbiamo provare questa affermazione non solo sulla base delle proprie sensibilità ma, possibilmente, sulla base di ricerche accurate. Per fare questo è necessario programmare una Ricerca periodica(ogni 2/3 anni) che dia un quadro della situazione in Italia, anche a paragone con i dati già esistenti, sia internazionali (OSCE-Odihr, Eurobarometro e FRA) sia italiani (ISTAT, ma anche Arcigay, le attività del Centro Risorse lgbti, il progetto VOX Diritti, la ricerca di Massimo Battaglio, ecc.). Son tutti dati molto diversi tra di loro ma utili per comprendere il fenomeno. E’ necessario che la Ricerca sia prevista dalla nuova norma per garantirne l’effettiva realizzazione. E sia garantito un adeguato finanziamento della stessa. Io preferisco studi che prendano in esame più potenziali forme di discriminazione: ci forniscono dati sulla società in generale o una parte di essa. Non mi stupirei, infatti, nello scoprire che anche in Italia i crimini di odio o i discorsi di odio maggiori siano rivolti ad altri gruppi di persone. 


Una Agenzia indipendente


E’ necessario che il Parlamento prenda in serio e urgente esame la nascita di un organismo indipendenteche si occupi dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’assistenzalegalealle persone vittime di discriminazione (tutte). Non delle altre funzioni di politica attiva, che possono rimanere in capo ad organizzazioni pubbliche, ma di quelle specifiche affrontate per esempio, da agenzie attivate in altri Paesi europei. E che soprattutto sia un organismo rivolto a tutte le potenziali discriminazioni previste dall’ordinamento (quello europeo) e non solo per orientamento sessuale, identità ed espressione di genere. Il potenziale d’intervento che l’esistente Rete nazionale contro le Discriminazioni ha (che dipende da UNAR e quindi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stato molto limitato per concorde (o quasi) volontà politica: almeno per queste tre funzioni il nodo si può sciogliere solo seguendo questa strada. E deve essere anche affrontato il tema di chi, a ragione del proprio orientamento sessuale o identità o espressione di genere, sia costretto a cambiare casa, spesso residenza, cercar lavoro, farsi curare: esistono figure ad hoc per questo tipo di questioni e non servono affatto servizi specializzati ma al contrario è possibile l’integrazione di questi temi nella rete dei servizi pubblici esistenti, adeguatamente formando le assistenti sociali, operatori ed operatrici dei servizi per l’impiego e personale della pubblica amministrazione dei comuni innanzitutto.

Misure alternative

Sono molto a favore di ogni tipologia di misure alternativealla detenzione con particolare riferimento all’inserimento in esperienze e associazioni che lottano contro le discriminazioni. La loro previsione in una Legge nazionale ne facilita e diffonde l’uso che, peraltro, è già nella disponibilità dei giudici. Le misure alternative sono utilissime per affrontare e risolvere alcune forme di discriminazione, quelle che si basano su ignoranza e pregiudizio (e sono diffusissime), ma di altre no, è bene ricordarlo (e ricordarcelo).



Ed infine una cosa ovvia, che però ricordare non fa mai male: le Commissioni di Camera e Senato avvieranno consultazioni formali quando ci sarà un testo condiviso, o quando lo riterranno utile: spero che non ci si dimentichi della Commissione per i Diritti Umani del Ministero per gli Affari Esteri, dell’UNAR e dell’OSCAD, oltre che dell’associazionismo attivo sulla materia. Magari della FRA e dell’ISTAT. E che soprattutto i Deputati e i Senatori tengano conto delle loro parole. Poi facciano quello che riescono a fare, nell’interesse del Paese e non solo nell’interesse del proprio partito.

Enzo Cucco
15 dicembre 2019 
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